Con sentenza n. 7848 del 4 aprile 2006, la Corte di Cassazione, ha confermato che in ragione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 7 Stat. Lav., il datore di lavoro, dopo aver contestato l’addebito al lavoratore, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti senza prima avergli concesso un’audizione a sua difesa ove quest’ultimo abbia chiesto di essere sentito oralmente, anche per il tramite del sindacato.
In particolare la Suprema Corte, nel riportarsi a quanto già enunciato nella precedente sentenza n. 4435 del 4 marzo 2004, ha affermato che l’art. 7 subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione alla previa contestazione degli addebiti, per consentire al lavoratore di esporre le proprie difese, e comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale ove quest’ultimo abbia manifestato tempestivamente la volontà di essere sentito di persona.
Se l’audizione è di fatto impedita – e quindi rinviata – per lo stato di malattia del dipendente incolpato che l’abbia espressamente richiesta, il conseguente ritardo nell’intimazione del licenziamento disciplinare non inficia quest’ultimo per carenza del requisito della tempestività.