Il Tribunale di Vicenza con sentenza del 27.07.2006, chiamato a pronunciarsi in un procedimento di condotta antisindacale ex art. 28 St. Lav., proposto dalla O.S. CUB Tessili nei confronti di una impresa che non aveva consentito ad una RSU di convocare singolarmente una assemblea retribuita dei lavoratori in orario di lavoro, ha ritenuto illegittima tale condotta del datore di lavoro. Infatti, ha affermato il Tribunale, aderendo ad un recente e modificato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 1892 del 1.02.2005) le RSU, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, sono subentrate integralmente nei diritti, poteri e prerogative delle RSA e dei suoi singoli dirigenti, e, pertanto, rientra nel diritto delle RSU indire una assemblea ex art. 20 St. Lav., anche singolarmente oltre che congiuntamente nel suo complesso unitario.