Con ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che non sia dovuta dall’INAIL alcuna rendita da infortunio nei confronti del lavoratore che resti coinvolto in un sinistro, essendosi recato nella sede aziendale per sua propria volontà e non in dipendenza ovvero in occasione dell’attività lavorativa. In tale scelta del lavoratore è ravvisabile, a giudizio della Corte di legittimità, un rischio elettivo non indennizzabile.