Con sentenza n. 512 dell’11 gennaio 2018, la Corte di Cassazione, in tema di licenziamento illegittimo, ha affermato che, per il risarcimento del danno ex art. 18, L. n. 300/1980 (cd. Statuto dei lavoratori, nel testo antecedente la L. n. 92/2012) nessuna somma può essere detratta a titolo di aliunde percipiendum, se il lavoratore abbia dimostrato di essersi attivato fin da subito per la reperibilità di un’altra occupazione e abbia trovato solo lavori saltuari.
La Suprema Corte ribadisce altresì il principio in base al quale il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore licenziato è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’“aliunde perceptum” o dell’“aliunde percipiendum”, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda.