La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006, nel ribadire che la mancata impugnazione del licenziamento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ai sensi dell’art. 6 della legge 604/1966, precludendo l’accertamento della mancanza di giusta causa o di giustificato motivo del recesso, impedisce l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno così come previsto dall’art. 8 legge cit., ha, inoltre, precisato che, laddove si voglia esperire la normale azione risarcitoria da fatto illecito, è necessario indicare ed allegare il fatto ingiusto che si sia accompagnato al licenziamento quale, ad esempio, il licenziamento ingiurioso, il licenziamento come atto finale di un mobbing, il licenziamento pubblicizzato al di fuori dell’azienda con la finalità di nuocere alla figura professionale del lavoratore.
In sintesi, la Corte ha stabilito che perché possa riconoscersi il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito in base alla normativa generale, al licenziamento intrinsecamente ingiustificato deve accompagnarsi un fatto ingiusto secondo i principi generali.