Con sentenza n. 22167 del 22 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale in tema di dequalificazione professionale, il Giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente censurato, può desumere l’esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie, il danno era da ravvisarsi nella obsolescenza della conoscenza del lavoratore, stante la necessità per il tipo di attività svolta di un continuo aggiornamento.