La Corte D’Appello di Torino con sentenza del 26.09.2006, chiamata a pronunciarsi in tema di danno da demansionamento, ed in particolare sul danno esistenziale, dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 6572/2006, ha statuito che, fermo restando un rigido onere di allegazione posto a carico del lavoratore, sia consentito dare largo ingresso a prove per presunzioni e procedere secondo valutazioni ex art. 115 c.p.c., 2° comma. Secondo il disposto della Corte di merito, dai caratteri in cui si estrinseca il demansionamento, quali l’isolamento fisico ed umano del lavoratore, il lungo perdurare della situazione penalizzante, l’emarginazione dai processi di avanzamento professionale, può presumersi e desumersi il danno esistenziale inteso come pregiudizio all’assetto relazionale del lavoratore ed alla potenzialità espressiva della personalità.
Il danno secondo la Corte di Torino, deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto della gravità e della durata della condotta caratterizzante il demansionamento.