Con sentenza n. 19434 dell’11 settembre 2006, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in materia di risarcimento del danno da stress da lavoro, ha cassato la decisione della Corte di merito, statuendo che era stata errata la convinzione dei giudici di appello, secondo cui l’attività lavorativa sarebbe stata una occasione di stress, anziché una causa, o una concausa, scatenante la sindrome depressiva della lavoratrice. La Corte ha infatti ritenuto possibile la sussistenza della professionalità della malattia ( suscettibile di indennizzo INAIL) anche in presenza di una intrinseca debolezza o predisposizione del soggetto.