Secondo quanto chiarito dal Ministero del lavoro nella risposta ad interpello del 23.2.2006, un’impresa non può adottare uno schema di lavoro a turni con doppia prestazione nella stessa giornata (6 ore di lavoro – 6 ore di riposo – 6 ore di lavoro), garantendo comunque 11 ore di riposo prima della prima prestazione lavorativa e 11 ore di riposo dopo la seconda prestazione. Infatti, l’art. 7, D.Lgs. n. 66/2003 impone – salvo che per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o in presenza di una specifica disciplina derogatoria contenuta nel contratto collettivo applicato in azienda – un obbligo di riposo consecutivo di 11 ore per ogni periodo di 24 ore a partire dall’inizio della prestazione lavorativa.