Con sentenza n. 14468 del 9 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale, in tema di onere della prova a seguito di infortunio sul luogo di lavoro, la richiesta del lavoratore infortunato per il risarcimento integrale del danno sofferto deve essere suffragata dalla duplice prova da parte del medesimo, da un lato, del fatto costituente l’inadempimento datoriale e, dall’altro, del nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno subito. Per quel che concerne, invece, il profilo soggettivo della colpa del datore di lavoro, trovando applicazione la presunzione di cui all’art. 1218 c.c.. dovrà essere quest’ultimo a dimostrare di aver fornito la prova di aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare il lavoratore, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, fermo restando il limite dell’eventuale assoluta imprevedibilità delle cause dell’infortunio stesso.
Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso del lavoratore affermando che nei precedenti giudizi di merito non era stata fornita da parte del datore di lavoro idonea prova relativa all’adempimento degli obblighi di protezione su di lui incombenti in relazione alle caratteristiche dei macchinari adoperati e alle loro modalità di utilizzo.