Il Tribunale di Milano con sentenza n. 1989 del 23 giugno 2006, ha respinto il ricorso promosso da un lavoratore il quale impugnava la transazione sottoscritta dalle parti ai sensi dell’art. 2113 cod. civ. e chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli.
Il Giudice ha accolto l’eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla Società convenuta, facendo propri i principi da ultimo sanciti dalla Corte di Cassazione (sent. n. 4780/03, 5440/04 e 8281/05) secondo i quali “le transazioni con le quali il lavoratore rinunci ad impugnare il licenziamento o accetti la risoluzione del rapporto di lavoro sono sottratte alla disciplina di cui all’art. 2113, in quanto la prosecuzione del rapporto rientra nell’area di libera disponibilità del lavoratore, il quale, infatti ha, in base all’art. 2118 cod. civ., il diritto potestativo di recedere dal rapporto di lavoro e può risolvere consensualmente il rapporto medesimo, così come gli effetti del licenziamento possono consolidarsi in assenza di tempestiva impugnazione da parte del lavoratore”.