Con interpello del 4 agosto 2006, ancora il Ministero del Lavoro si è pronunciato in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, quali quelle regolative del rinnovo del contratto di lavoro a termine (art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001), precisando che le stesse non possono trovare applicazione rispetto alle Pubbliche Amministrazioni. Quest’ultime, infatti, sono tenute, ex art. 36, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ad assumere personale solo mediante pubblico concorso e, quindi, a seguito di una valutazione comparativa tra candidati e la compilazione finale di una graduatoria approvata dallo stesso organo amministrativo destinatario delle future prestazioni.
Ne consegue che non può essere disposta a carico delle P.A. la conversione del rapporto di lavoro determinato a tempo indeterminato in quanto contraria ai principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La violazione delle suddette norme imperative, tuttavia, non rimane scevra da conseguenze giuridiche, dal momento che da essa scaturisce, ai sensi della normativa vigente, la responsabilità civile e patrimoniale della P.A. e del dirigente responsabile.