Con sentenza n. 1734 del 3 aprile 2006, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della esclusione di una cooperativa sociale da una procedura di appalto pubblico ha, in via incidentale, preso posizione sulla possibilità di inserire un preciso orario di lavoro in un contratto di lavoro a progetto, stabilendo che alle parti stipulanti non è precluso accordarsi sulla misura oraria della prestazione, ritenuta necessaria ai fini del conseguimento dello specifico obbiettivo contrattualmente individuato.
Infatti, motiva il Consiglio di Stato, tale eventuale predeterminazione resta ai margini della configurazione negoziale ed, in questa accezione, appare irrilevante, non costituendo l’elemento caratterizzante il rapporto, il cui connotato essenziale è piuttosto rappresentato dallo scopo (progetto, programma o fase) da realizzare.