La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10623 del 20 aprile 2023, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, intimato al lavoratore che si era sistematicamente rifiutato di effettuare il lavoro straordinario previsto dalla direttiva aziendale, con la quale era stato stabilito l’aumento dell’orario di lavoro per ragioni produttive, tale condotta, infatti, crea disagi organizzativi all’impresa e configura un notevole inadempimento, non dimostrando il dipendente il superamento della cd. “quota esente” di straordinario che richiede una consultazione sindacale.