Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 3 dell’8 maggio 2019, si è espresso in ordine alla eventuale configurabilità della fattispecie del silenzio assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’art. 4, comma 1 della L. 300/1970.
In particolare, il Ministero ha chiarito che la suddetta disposizione normativa non consente la possibilità di installazione e d’utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale come l’accordo sindacale o di carattere amministrativo come il provvedimento.
Non è pertanto configurabile l’istituto del silenzio-assenso ai sensi della L. n. 241/1990 che dispone che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda, occorrendo invece l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.