L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 862 dell’8 maggio 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, una volta intervenuta la convalida da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001.
In particolare, l’Ispettorato ha chiarito che, essendo le dimissioni un atto unilaterale recettizio la cui efficacia, nel caso delle dimissioni protette, è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’ITL competente, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.
Andrà tuttavia avviato un nuovo esame istruttorio, ai fini di una valutazione della fondatezza delle motivazioni, senza escludere nuovi accertamenti ispettivi a tutela del lavoratore e della lavoratrice interessati, qualora ci siano fondati dubbi che nei loro confronti possano essere stati adottati comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro.