La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 marzo 2016, n. 4423, ha ribadito che, nel caso di retrocessione di un ramo di azienda (nel caso di specie, al termine dell’affitto dello stesso) si configura un trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c. e che, pertanto, il proprietario del ramo affittato sarà responsabile in solido con l’affittuario per il pagamento dei crediti di lavoro vantati dai dipendenti addetti al ramo al momento della retrocessione; la Suprema Corte ha specificato, inoltre, che incombe sul proprietario dell’azienda che intenda non pagare quanto dovuto al singolo lavoratore, dimostrare che il suo rapporto di lavoro sia cessato prima della retrocessione.
In particolare, nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato oralmente dall’affittuario ed il licenziamento era stato dichiarato nullo, con conseguente condanna dell’affittuario al ripristino del rapporto di lavoro, nonchè al pagamento delle retribuzioni maturate per il periodo successivo al licenziamento.
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio anche il proprietario del ramo di azienda, al quale il ramo era stato medio tempore retrocesso, chiedendone la condanna in solido al pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento.
La Corte territoriale aveva rigettato questa domanda, sul presupposto che sarebbe stato onere del lavoratore dimostrare di essere ancora in forza al ramo al momento della retrocessione.
I Giudici di legittimità, contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, hanno affermato che l’onere di provare la cessazione del rapporto di lavoro prima della retrocessione del ramo, poiché il licenziamento orale è nullo e non incide in alcun modo sull’esistenza giuridica del rapporto di lavoro, è a carico del datore di lavoro che intenda negare la propria responsabilità solidale.