La Corte Costituzionale, con sentenza n. 29 del 28 febbraio 2019, dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., sollevate dalla Corte di Appello di Roma con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, ha precisato che, nell’ipotesi di accertamento dell’illegittimità della cessione di azienda, il datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta, ha l’obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione.
La Corte Costituzionale precisa che, sul tema del decidere, incide la sentenza n. 2990/2018 della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, recentemente pronunciatesi in una fattispecie del tutto analoga.
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite, infatti, chiamate a dirimere la questione relativa alla natura retributiva o risarcitoria delle somme che spettano al lavoratore dopo l’accertamento dell’illecita interposizione di manodopera, nell’ipotesi in cui lo stesso abbia messo a disposizione le proprie energie lavorative, hanno stabilito la natura retributiva delle stesse, proprio in una prospettiva costituzionalmente orientata.