La Corte di Cassazione con sentenza n. 27382 del 25 ottobre 2019, nell’affrontare il tema della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore ed il subappaltatore per i crediti maturati dai lavoratori impiegati nell’appalto – con particolare riferimento ai contributi previdenziali e assicurativi – ha confermato che la responsabilità solidale ex art. 29 è limitata ai trattamenti retributivi e contributivi, mentre ne sono escluse le somme liquidate ai lavoratori a titolo di risarcimento del danno.