La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31889 del 6 dicembre 2019, ha affermato che, nell’ambito del rapporto di somministrazione, la responsabilità ex art. 2049 c.c. per i danni causati dal fatto illecito commesso dal lavoratore somministrato ricade sull’utilizzatore e non sul somministratore.
Infatti, secondo la Corte, l’inserimento del lavoratore nella struttura imprenditoriale dell’utilizzatore e la sua sottoposizione all’organizzazione, alla direzione ed al controllo di quest’ultimo, integrano, infatti, l’occasionalità necessaria a fondare tale responsabilità.