Con sentenza n. 11250 del 31 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il socio accomandante, in genere non responsabile verso i terzi, svolge attività di ingerenza nell’amministrazione della società in accomandita semplice, vietata dall’art. 2320 c.c., solo qualora ponga in essere operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società e a riflettersi all’esterno della stessa e che sia altresì espressione del potere di direzione degli affari sociali, implicando scelte che possano qualificarsi come proprie dell’ imprenditore. Solo in tale contesto il socio accomandante, che abbia contravvenuto al suddetto divieto di compiere atti di amministrazione e gestione rilevanti sull’amministrazione della società ovvero di trattare o concludere affari in nome e per conto della società, assume alla stregua dei soci accomandatari responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Sulla base di tali argomentazioni i Giudici di legittimità hanno cassato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto la socia accomandante responsabile solidale con i soci accomandatari per le obbligazioni societarie, nel caso di specie risarcimento del danno in favore del lavoratore licenziato illegittimamente, sul solo presupposto della mera presenza della suddetta socia nella rivendita commerciale della società, senza verificare nel concreto che tale soggetto avesse compiuto atti aventi effettiva influenza decisiva sull’amministrazione della società e non già atti di mero ordine o esecutivi.