In risposta ad istanza di interpello avanzata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo in merito alla competenza ed alla sussistenza dei requisiti professionali del personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro ad elevare le sanzioni di cui all’art. 89, comma 3, D.Lgs. 626/1994, concernente la mancata comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 25 gennaio 2007, ha confermato che l’attività di vigilanza possa essere esercitata anche dal Servizio di Ispezione del Lavoro.
Infatti, sottolinea il Ministero, è previsto dalla sopra citata legge l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la comunicazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione tanto alle Direzioni del Lavoro quanto alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio. Quanto ai requisiti professionali degli ispettori delle Direzioni Provinciali del Lavoro, è previsto dall’art. 6 D.Lgs. 124/2004 l’obbligo per questi di contestare tutte le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, e non è consentita a terzi alcuna contestazione delle prerogative e delle conoscenze professionali degli accertatori.