Il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, con sentenza del 17 ottobre 2006 nell’accogliere il ricorso di un dipendente della Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici teso al riconoscimento dell’indennità di trasferta dovuta in ragione dell’attività prestata dal medesimo al di fuori della residenza di servizio assegnatagli, ha rilevato l’illegittimità, per contrasto con le previsioni del CCNL di settore, dell’accordo sindacale e della determinazione aziendale con cui era stata individuata la residenza di servizio del ricorrente nel “tronco ferroviario” piuttosto che, come in precedenza, nella “tratta”.
Il Giudice di merito salentino, stante la definizione data alla “residenza di servizio” dalla contrattazione collettiva come “la località in cui ha sede l’ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l’impianto, l’officina, la tratta, a cui l’agente appartiene”, nel dare atto della possibilità contrattualmente concessa all’azienda di individuare la residenza di servizio dei dipendenti sulla base delle specifiche caratteristiche tecniche degli impianti ma pur sempre nell’ambito di località geograficamente delimitate, ha escluso che il “tronco ferroviario” (che ricomprende più tratte ed è delimitato in base a mere valutazioni geografiche piuttosto che tecnico-funzionali) per la sua estensione sia assimilato a località cui possa essere assegnato un lavoratore quale “residenza di servizio”.
Viceversa, ha puntualizzato, il Giudice leccese, “si perverrebbe al risultato di svuotare di qualsiasi significato la stessa previsione del diritto all’indennità di trasferta, il cui contenuto sarebbe rimesso all’assoluta discrezionalità del datore di lavoro che potrebbe sempre far coincidere l’ambito territoriale della “residenza di servizio” con l’area entro la quale il dipendente comunque viene inviato, a seconda delle necessità, a svolgere la sua attività lavorativa, così che il dipendente potrebbe non avere mai diritto all’emolumento per cui è causa”.