Con risposta ad interpello del 2 novembre 2006, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, affinché un’azienda possa usufruire dei vantaggi contributivi (sgravio contributivo triennale a fronte di un assunzione, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo indeterminato di un lavoratore in stato di disoccupazione o inoccupazione da 24 mesi) non è sufficiente l’autocertificazione del potenziale lavoratore, ma occorre, altresì, l’attestazione dei servizi pubblici per l’impiego circa la permanenza del soggetto interessato in uno dei due status anzi richiamati.