Con sentenza n. 20333 del 10 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui “l’art. 2103 c.c., ai fini della giustificazione del trasferimento, si limita a richiedere la ricorrenza di una ragione attinente ad esigenze organizzative, tecniche e produttive, in particolare riferite alla sede di destinazione, prescindendo del tutto da una valutazione comparativa tra i soggetti astrattamente individuabili come possibili destinatari del provvedimento, così da operare tra loro una selezione ed a questa stregua motivare la scelta”. Nella fattispecie, la Corte d’Appello era pervenuta alla declaratoria di nullità del provvedimento disposto da un’agenzia interinale che aveva operato un’impropria “valutazione comparativa tra i soggetti astrattamente individuabili come possibili destinatari del provvedimento” rispetto al dipendente selezionato.
Alla luce del suddetto principio, i Giudici di legittimità hanno, pertanto, accolto il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, dichiarando la legittimità del trasferimento.