Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 551 del 7 febbraio 2006, decidendo su una controversia sorta in costanza del regime giuridico della fornitura di lavoro interinale, di cui alla L. n. 196/1997, si è espresso, facendo applicazione (ratione temporis) dell’apparato sanzionatorio di cui alla L. n. 1939/1960, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a carico della società utilizzatrice a causa del mancato rispetto da parte di quest’ultima delle ragioni giustificatrici del ricorso al lavoro temporaneo (“soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo”).
Le parti contraenti, infatti, avevano giustificato l’utilizzo del contratto di lavoro temporaneo mediante il mero rinvio ad una clausola di un accordo sindacale che autorizzava il ricorso al lavoro interinale per il soddisfacimento di “fabbisogni di maggiore organico connessi a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili”. Il giudice, tuttavia, dopo aver effettuato un’accurata indagine sulle peculiarità della fattispecie fattuale ed avere appurato che, in concreto, non ricorressero le causali dedotte in contratto, ha precisato che la clausola generale di fonte collettiva deve, in ogni caso, “essere specificata con riferimento ad ogni singolo contratto di fornitura con deduzioni della situazione che lo giustifica, poiché la ripetizione di una mera clausola contrattuale” non è sufficiente a legittimare il ricorso al contratto di lavoro interinale. Conseguentemente, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro temporaneo intercorso tra le parti e, per l’effetto, ha deciso per la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla stipula del contratto di lavoro interinale.
Il Tribunale ha, altresì, osservato come la sanzione comminata rimarrebbe identica anche a seguito delle novità introdotte con gli artt. 21 e 28 del D.Lgs. 276/2003, in materia di somministrazione di lavoro irregolare.