Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 18 ottobre 2006, ha chiarito che al contratto di inserimento non si applica il regime de minimis (di cui al Regolamento comunitario n. 69/2001) che legittima, in deroga al divieto generale degli aiuti di Stato, l’erogazione di una agevolazione contributiva superiore alla misura generale del 25%, pur in assenza delle condizioni previste dal Regolamento comunitario n. 2204 del 2002 (assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili), espressamente richiamato all’art. 59 del D.Lgs. n. 276/2003. Infatti, affinché potesse ritenersi applicabile al contratto di inserimento anche il regime de minimis, la disposizione legislativa nazionale (il citato art. 59, D.Lgs. n. 276/2003) avrebbe dovuto necessariamente far riferimento al preciso provvedimento comunitario di regolamentazione del medesimo regime.
La suddetta Autorità ministeriale, inoltre, ha chiarito che, in relazione all’intensità massima (50 % del costo salariale per i soggetti svantaggiati, 60% per i soggetti disabili) che, ex Reg. UE n. 2204/2002, possa essere legittimamente concessa alle aziende che, mediante il ricorso al contratto di inserimento, dispongano nuove assunzioni, si debba tener conto dell’intero ammontare contributivo, comprensivo quindi sia dei versamenti in favore dell’INPS che di quelli all’INAIL.