L’INPS, con messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime contributivo agevolato applicabile ai rapporti di apprendistato professionalizzante per i datori di lavoro che occupano un numero pari o inferiore a nove dipendenti nel caso in cui il datore di lavoro si sia avvalso della possibilità prevista dall’art. 43, comma 9, del D.Lgs. 81/2015, secondo cui il “contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” può essere trasformato in apprendistato professionalizzante. In questo caso, però, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.
L’Istituto previdenziale ha precisato che, per i suddetti datori di lavoro, si applica la complessiva aliquota del 1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
Il datore di lavoro è, altresì, tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASPI e per coloro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.