Con sentenza n. 2519 del 9 febbraio 2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al recesso per giusta causa, da parte del committente, dal contratto di prestazione d’opera intellettuale per inadempimento del consulente.
Al riguardo, i Giudici di legittimità hanno espresso il principio secondo cui l’istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119, co. 1, c.c., relativo al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di lavoro autonomo “dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito (lavoro autonomo) il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per lunghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minor consistenza secondo una valutazione rimessa al giudice di merito”.
Alla luce di ciò, nel caso di specie, è stato riconosciuto legittimo il recesso per giusta causa dal contratto di prestazione d’opera intellettuale atteso che il consulente aveva eseguito con vistoso ritardo le consegne delle relazioni e aveva altresì omesso l’esecuzione di determinate prestazioni, integrando tale comportamento, ad avviso della Corte, gli estremi di un rilevante inadempimento tale da escludere l’interesse dell’altra parte alla conservazione del rapporto.