Con l’art. 36 bis, co. 3, della Legge n. 248/2006 (con cui è stato convertito il D.L. n. 223/2006) è stato modificato, rendendo così più rigorosi gli adempimenti in sede di assunzione, l’art. 86, co. 10 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 che, pertanto, così dispone: “Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa”. Inoltre, sempre a seguito dell’emanazione del citato art. 36 bis, sono state introdotte nel settore dell’edilizia importanti novità legislative, tra cui:
– la possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora venga ad essere riscontrato l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;
– l’obbligo, a far data dall’1.10.2006, di adozione per tutto il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento (cd. “badge”), corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
– per l’omessa registrazione del lavoratore, sia subordinato che autonomo, di scritture o in altra documentazione obbligatoria potrà essere comminata a carico del datore di lavoro una sanzione fino a 12.000 Euro per lavoratore, maggiorata di 150 Euro per giornata di lavoro che non prevede possibilità si sconto.