La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24259 del 29 novembre 2016, ha affermato la diversa rilevanza da attribuire ai reati, realizzati non in connessione con il rapporto di lavoro e previsti dalla contrattazione collettiva come illecito disciplinare, a seconda che questi siano commessi dal dipendente nel corso del rapporto o prima dell’assunzione.
Nella prima ipotesi si è in presenza di un illecito disciplinare tipizzato dal contratto collettivo e, rispetto ad esso, il giudice dovrà verificare la ritualità del procedimento disciplinare, la corrispondenza in astratto della clausola del contratto collettivo alle disposizioni di cui all’art. 2106 c.c., nonché la gravità degli addebiti sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Nella seconda ipotesi, invece, ove sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, il giudice dovrà valutare se la condotta extralavorativa sia di per sé incompatibile con l’elemento fiduciario tale da integrare una giusta causa di licenziamento, a prescindere da previsioni in tal senso del contratto collettivo, non potendo essere qualificabile come illecito disciplinare.