Il Tribunale di Milano, nella sua veste di giudice del lavoro, con la sentenza n. 226 del 24 gennaio 2007, in riferimento alla somministrazione di cui al capo 1 titolo terzo del D.lgs 276/2003, ha disposto che, in merito alla somministrazione a tempo determinato, la società utilizzatrice deve provare “i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” per cui il lavoratore è stato assunto a tempo determinato, a nulla rilevando il rapporto tra impresa fornitrice e lavoratore somministrato. Infatti, prosegue il giudicante, “ in difetto di prove dell’effettivo impiego della lavoratrice da parte dell’utilizzatrice per quelle esigenze che avevano determinato e rendevano legittimo il ricorso alla somministrazione deve concludersi per la sussistenza della somministrazione irregolare, secondo il disposto dell’art. 27 d.lgs. 276/2003”. Conseguenze dell’irregolarità della somministrazione è la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra il lavoratore somministrato e l’impresa utilizzatrice con effetto dall’inizio della somministrazione. Da ciò, rileva il giudice, che il licenziamento irrogato allo scadere della somministrazione irregolare è da considerarsi inefficace in quanto l’apposizione del termine è stato determinato da una disciplina negoziale nulla.