La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, ha affermato che l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati alla società da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dall’assenza del requisito della coordinazione, non rientra tra i rapporti c.d. di parasubordinazione.
La Corte Suprema, superando un contrasto giurisprudenziale, ha aderito alla c.d. teoria organica, secondo cui il rapporto tra società ed amministratori deve essere compreso tra i rapporti societari, in quanto l’amministratore è il soggetto che, immedesimandosi nella società, consente allo stesso di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. A tal fine, il rapporto di società non può essere assimilabile ad un contratto o ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, precisato che tra l’amministratore e la società, oltre al rapporto di impresa, potrebbe instaurarsi un ulteriore rapporto autonomo e parallelo di diversa natura (subordinato, parasubordinato, d’opera).
Nel caso di specie, la Suprema Corte, qualificando il rapporto tra amministratore e impresa come “di società”, ha escluso l’applicabilità ai compensi derivanti da tale rapporto dei limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c..