Con la sentenza n. 8183 del 19 novembre 2015, la Corte d’Appello di Roma ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di trasferimento d’azienda, l’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell’art. 2112 cod civ., in capo al cessionario”.
Nella fattispecie in esame, un’addetta al “Customer Care” di una nota compagnia aerea aveva impugnato il recesso intimatogli nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta adottati, cui era seguita la cessione del complesso aziendale ad una diversa società. I Giudici del gravame, censurando la sentenza di primo grado, hanno accolto il ricorso presentato dalla lavoratrice e hanno condannato la cessionaria alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro originario nonché al pagamento di un’indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.