Il Tribunale di Torino, con sentenza del 6 marzo 2006, pronunciandosi sul versamento da parte del datore di lavoro delle quote sindacali su incarico del lavoratore, ha evidenziato, con complessa ed articolata motivazione, che questo stesso incarico configura, non una cessione del credito, ma una delegazione di pagamento, con conseguente possibilità del datore di lavoro delegato, ancorché debitore del lavoratore delegante, di rifiutarne l’esecuzione in mancanza di specifici accordi, collettivi o individuali, sul punto.
Tale delegazione, peraltro, deve intendersi liberamente revocabile, ex art. 1270 c.c., in ogni momento precedente al versamento della quota, come, ad esempio, quando il lavoratore decide di uscire dal sindacato.