Con sent. n. 13411 del 1 luglio 2020, la Corte di Cassazione, ha ribadito che la nozione di insubordinazione non può riferirsi solo ed esclusivamente al rifiuto del lavoratore nell’adempimento delle disposizioni impartite dai superiori gerarchici ma anche a qualsiasi altro comportamento volto a pregiudicare il corretto svolgimento di dette disposizioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Inoltre, ad avviso dei Giudici di legittimità, la circostanza che il comportamento si sia realizzato durante l’orario extralavorativo non ne preclude in via generale la sanzionabilità in sede disciplinare quando ha avuto ad oggetto obblighi e diritti connessi alla fruizione di servizi/beni aziendali. Infatti, nel caso di specie, la condotta, seppur realizzatasi al di fuori dell’orario lavorativo, era rivolta in danno di una dipendente e riguardava disposizioni interne circa l’uso di beni aziendali.