Con riferimento al controverso tema della qualificazione del rapporto di lavoro, il Tribunale di Milano con sentenza del 9 giugno 2006 (P. c. T. Sas.) ha evidenziato la correttezza della tesi cd. tipologica della subordinazione. In tal senso, infatti, ha statuito che “quando la prestazione dedotta in contratto è assolutamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore di lavoro all’esercizio del potere direttivo et similia del datore di lavoro non è significativo ai fini dell’individuazione del tipo di rapporto, ma soccorrono i criteri distintivi sussidiari, fra cui l’effettivo potere di autorganizzazione del prestatore di lavoro”. Conseguentemente, ha evidenziato come debba considerarsi lavoro subordinato quello che, sebbene all’interno di un contratto di appalto di pulizie, sia stato “svolto per quasi vent’anni, con mansioni di tal fatta, sempre in termini temporali fissati dall’altro contraente cioè in fasce orarie oscillanti, assenza di direttive di lavoro in concreto, strumenti di lavoro forniti dall’appaltante, assenza pure di diretto controllo del datore di lavoro, posto che era stata concordata una dettagliata predeterminazione delle modalità di espletamento del servizio di pulizie e della fornitura degli strumenti di lavoro, con controllo quindi assolutamente estrinseco dell’attività attinente al risultato della stessa, compenso annuo frazionabile anche in scadenze più brevi, di fatto erogato mensilmente”.