Con sentenza n. 21121 del 12 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nell’accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è esclusa l’efficacia decisiva del solo elemento della volontà delle parti, dovendosi, invece, avere riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Infatti, secondo la Suprema Corte la formale qualificazione operata dalle parti, seppure rilevante, non può essere determinante atteso che le parti stesse, pur volendo porre in essere un rapporto di lavoro subordinato, ben potrebbero, al fine di eluderne la disciplina legale, dichiarare simulatamente di volere un rapporto autonomo; oppure, anche manifestando una volontà autentica al momento della conclusione del contratto, potrebbero nel corso del rapporto, aver manifestato una diversa volontà con comportamenti concludenti.