Con sentenza del 3 ottobre 2005 n. 5243, la quinta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta sull’interpretazione del disposto dell’art. 25, ottavo comma, del Ccnl del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali stipulato in data 6 luglio 1995, che prevedeva l’obbligo di sospensione, fino alla sentenza definitiva, del procedimento disciplinare avviato per gli stessi fatti da cui trae origine un procedimento penale.
Atteso che la locuzione “procedimento penale” identifica la fase successiva alla richiesta di rinvio a giudizio, il Consiglio di Stato ha stabilito che il predetto obbligo di sospensione del procedimento disciplinare sorge unicamente nel momento in cui sia stata formulata l’imputazione, e non anche quando ancora si versi nella fase delle indagini preliminari.
Ne deriva che in quest’ultimo caso, il comportamento della pubblica amministrazione che adotti un provvedimento sanzionatorio, anche espulsivo, in esito alla conclusione del procedimento disciplinare, non integra alcuna violazione della predetta norma.
Siffatta interpretazione del disposto normativo trova puntuale riscontro nell’art. 12 Ccnl dell’area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22 febbraio 2006, e nell’art. 27, secondo comma, del vigente Ccnl relativo al personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, norme, queste che esprimono entrambe il principio secondo il quale il dipendente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione.