Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, con nota congiunta del 23 gennaio 2017, hanno chiarito che i datori di lavoro che occupano tra i 15 ed i 35 dipendenti nonché i partiti politici e le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che non abbiano effettuato assunzioni entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo per il collocamento dei disabili di cui all’art. 9, comma 6, L. 68/1999 così come modificato dal D.Lgs. 151/2015.
Inoltre, per quanto attiene agli obblighi assunzionali, sempre da parte delle aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, il Ministero ha chiarito che dal 1° gennaio 2017 le suddette aziende sono tenute a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017.