L’INPS, con messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai congedi parentali per padri lavoratori alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, comma 278, lett. a) della L. 145/2018, cd. Legge di Bilancio 2019.
In particolare, con la suddetta Legge di bilancio 2019 è stato stabilito che il congedo obbligato per padri lavoratori dipendenti si applica anche per le nascite e adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019.
Sempre la Legge di Bilancio 2019 ha disposto l’aumento della durata del congedo obbligatorio per il 2019, ampliato a 5 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore.
L’INPS, ha pertanto chiarito che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento dell’indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori dovranno comunicare in forma scritta al proprio datore la fruizione del congedo senza presentare domanda all’INPS.