L’INPS, con circolare n. 42 dell’11 marzo 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle novità introdotte dalla L. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) riguardanti il congedo obbligatorio per i padri lavoratori, che è stato prorogato anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti che avverranno tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.
Sempre con riferimento al congedo, la Legge di Bilancio ha aumentato, unicamente per l’anno 2021, la durata del congedo da 7 a 10 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Inoltre, il padre lavoratore potrà fruire, per tutto il 2021, di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. L’INPS, per tale congedo, ha specificato che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
Infine, l’Istituto previdenziale ha chiarito che sono tenuti a presentare domanda di congedo solamente i lavoratori per i quali l’indennità è erogata direttamente dall’Ente stesso, mentre nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro i lavoratori devono unicamente comunicare per iscritto la fruizione del congedo al datore.