Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 3 del 13 febbraio 2017, relativamente alle imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015 e tali che, per le ricadute occupazionali, condizionino le possibilità di sviluppo economico territoriale, ha fornito le prime indicazioni operative per la presentazione delle domande per l’accesso alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il Ministero ha, altresì, previsto la fruizione della riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per un massimo di 24 mesi in favore delle imprese che abbiano stipulato entro il 31 luglio 2015 un accordo governativo il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contratto di solidarietà e che chiedano la reiterazione della misura in relazione ad un periodo di solidarietà che può essere già concluso o ancora in corso al momento della presentazione della domanda.