Con ordinanza n. 17697 del 31 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo il quale, se da una parte, per la proroga del contratto a termine, è necessaria la sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino la suddetta proroga, d’altra parte l’esistenza di tali ragioni può essere esplicitata all’interno del contratto di lavoro anche solo in modo indiretto, in quanto è sufficiente che l’accordo di proroga rimandi ad altri testi – ad es. gli accordi collettivi – che meglio specifichino le ragioni della proroga, sempre che tali testi siano accessibili alle parti.