La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6442 del 4 aprile 2016, ha affermato l’illegittimità della sanzione disciplinare (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) intimata ad una dipendente, prima adibita a mansioni di impiegata e poi dequalificata, che si era rifiutata di svolgere mansioni fisicamente onerose e complessivamente inferiori a quelle precedentemente svolte.
Alla luce di tali addebiti, i giudici di legittimità, pur in presenza della predeterminazione pattizia delle ipotesi di comportamenti disciplinarmente rilevanti, vive l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, hanno ritenuto sproporzionata la sanzione irrogata, ribadendo il principio giurisprudenziale secondo cui il giudizio di proporzionalità tra violazioni contestate e sanzioni disciplinari si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del dipendente e dell’adeguatezza della sanzione, attraverso l’esame delle circostanze oggettive e delle modalità soggettive della condotta poiché, anche queste ultime, incidono sulla determinazione della gravità della violazione e, pertanto, sulla legittimità della sanzione stessa.