Con ordinanza n. 4617 del 21 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha statuito che il lavoratore che lamenti il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei criteri di correttezza e buona fede nello svolgimento di una procedura concorsuale finalizzata al conseguimento di un inquadramento superiore, e che richieda il risarcimento dei danni da perdita di “chances”, abbia l’onere di provare, seppur in via presuntiva e probabilistica, la possibilità di conseguire il risultato.
Nel caso in esame, la Corte ha escluso la violazione dei principi di correttezza e buona fede, non ravvisando un danno da perdita di “chances”, in quanto il lavoratore non aveva fornito alcun elemento utile a ritenere che lo stesso fosse in possesso dei requisiti che gli avrebbero consentito il passaggio anche soltanto alla fase successiva della selezione.