Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 9 novembre 2006, ha fornito un importante chiarimento in ordine al rapporto tra la disciplina a tutela della privacy, D.Lgs. n. 196/2003, e gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle procedure di licenziamento collettivo.
In concreto, è stato evidenziato che “la puntale indicazione delle modalità con cui sono applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della L. n. 223/1991” – soprattutto per quanto riguarda i profili soggettivi dei lavoratori e delle aziende attinenti ai carichi di famiglia, all’anzianità ed alle esigenze tecniche produttive ed organizzative – non implica la necessità di acquisire il consenso degli interessati, né l’autorizzazione del Garante, dal momento che “la divulgazione dei dati a soggetti pubblici è ammessa quando sia necessaria per svolgere le funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate”.