La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12337 del 15 giugno 2016, in merito al principio di proporzionalità tra l’infrazione commessa e la sanzione disciplinare applicata di cui all’art. 2106 c.c., ha affermato che la valutazione della gravità dell’infrazione e, per l’effetto, del grado di incisione dell’elemento fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro, deve essere operata “con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto”.
I Giudici di legittimità ribadiscono, pertanto, che il concetto di giusta causa e giustificato motivo di licenziamento, così come il concetto di proporzionalità nel senso sopra descritto, non possono essere determinati “a priori” dalla legge, ma richiedono di essere specificati in sede interpretativa con riferimento al caso concreto.
Con la stessa sentenza, la Corte si è espressa anche sul principio di immediatezza della contestazione disciplinare, il quale, secondo il consolidato orientamento, “deve intendersi in senso relativo ed è, dunque, compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, allorché l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore”.
Nella specie al lavoratore era stato contestato l’accesso abusivo ad una “data base” per acquisire informazioni su soggetti non collegate ad esigenze di servizio. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza dei Giudici di secondo grado secondo i quali il tempo, pari a 2 mesi, trascorso tra l’ultimazione del controllo tecnico e la contestazione degli addebiti non poteva ritenersi eccessivo, considerato che si trattava di un controllo ad ampio raggio sugli accessi ad internet e non mirato.