Con sentenza n. 9313 del 7 aprile 2021, la Suprema Corte, nel confermare la legittimità di un licenziamento impugnato per violazione del principio di tempestività ed immediatezza della contestazione, ha ribadito che, ai fini della decorrenza del termine eventualmente previsto per contestare un illecito disciplinare, assume rilievo il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una notizia “circostanziata” dell’infrazione commessa dal lavoratore. Il contenuto di questa notizia deve essere sufficientemente dettagliato da consentire da una parte l’incolpazione del dipendente e non richiedere l’esperimento di ulteriori accertamenti preliminari, dall’altra, da consentire allo stesso dipendente un completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa.
Le suddette caratteristiche non possono essere rinvenute nella semplice informazione di garanzia inviata dal pubblico ministero all’indagato: tale atto è infatti prodromico allo svolgimento di ulteriori indagini, e riporta informazioni basate sulla sola acquisizione della “notizia criminis” attraverso la denuncia da parte di un soggetto.
Fondando la contestazione disciplinare sull’informazione di garanzia, tale contestazione dipenderebbe, a ben vedere, solo dalla denuncia, in assenza di un minimo fumus di fondatezza delle circostanze addebitate al lavoratore.