La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19258 del 17 luglio 2019, ha statuito che la garanzia dell’irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa.
Nella fattispecie esaminata dai Giudici della Corte Suprema, un lavoratore aveva lamentato la illegittimità della decurtazione della retribuzione che l’azienda datrice di lavoro aveva operato al momento del suo rientro in Italia, dopo un periodo di lavoro all’estero.
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del lavoratore sostenendo che il trattamento economico goduto all’estero fosse caratterizzato da una voce retributiva “ad personam” erogata per compensare la particolare situazione di disagio e di difficoltà strettamente connessa alla permanenza all’estero e pertanto non vi era motivo per cui il datore di lavoro avrebbe dovuto continuare a corrisponderla.